Quando i genitori si separano nasce fra gli altri dilemmi, quello dell’affidamento dei figli minori. La Cassazione ha recentemente ribadito che alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore. Ma allora come avviene l’individuazione di tale genitore? Tra i vari elementi che vengono considerati – capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto – vi è anche “l’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore”. Quando vi sono dei dubbi in merito può essere fondamentale l’intervento dell’investigatore che verifichi questi aspetti al fine di tutelare il bene primario, ossia il benessere del minore.
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